Operatore del Benessere o Operatore Olistico

La medicina naturale e olistica è sempre più richiesta. L’Operatore Olistico è la professione del domani, ma è anche una scelta di vita, un ideale da perseguire per far ritrovare all’umanità l’equilibrio e la naturalità perduti.

Operatore del Benessere: chi è questa figura professionale?

Operatore del Benessere, Operatore Olistico, Operatore Medicine non convenzionali, Operatore Discipline Bionaturali, Operatore di tecniche massaggio orientale, Naturista, Terapeuta energetico, Terapeuta naturale, Operatore pranico, ecc. sono tutte nuove figure “professionali” che hanno in comune l’utilizzo di una o più discipline per il benessere della persona, alcune di queste hanno origini antichissime e trattano l’essere umano nel suo insieme (corpo, mente, spirito) e non in base ad un sintomo.

L’Operatore del benessere ha l’obiettivo di educare al benessere globale e alla crescita personale.

Per fare chiarezza sulla regolamentazione e il riconoscimento ufficiale della figura dell’Operatore del benessere, o Operatore Olistico, occorre sottolineare le differenze che esistono con i terapisti e porre l’attenzione sull’uso della terminologia, purtroppo spesso comunemente confusa, compresi gli stessi operatori. Infatti, gli Operatori del benessere se non hanno ottenuto la laurea in fisioterapia, in medicina o sono qualificati massofisioterapisti (prima del 1996) non potrebbero utilizzare la parola “terapia”, di conseguenza i loro clienti non possono essere condiderati pazienti.

L’intento delle discipline olistiche è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena per questo motivo il termine “guarigione” va inteso come sintomo di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale mentre il termine “cura” è invece inteso come premura, responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini olistici.

L’Operatore Olistico, nello svolgere la propria attività, usa principalmente le mani, in alcune tecniche le ginocchia, i gomiti (Shiatsu o Tuina ecc.), nelle varie tipologie di massaggio si ricorre all’ausilio di creme e olii non farmacologici, cristalli, pietre, aromi

L’Operatore del Benessere non va considerato come un’estetista, è importante chiarire infatti che, seppur a volte si abbia la qualifica di estetista, tale definizione non deve essere confusa con quella di operatore del benessere, il primo tratta il benessere della persona nella sua totalità (corpo-mente-spirito) mentre la seconda mira a trattare un inestetismo.

Obiettivi di un Operatore del Benessere

I massaggi non sono esclusiva di estetiste e fisioterapisti, attualmente molte persone si dedicano a questa attività in maniera professionale, gli operatori del benessere vanno a soddisfare le esigenze di quegli utenti che desiderano ricevere trattamenti specifici, come ad esempio Shiatsu o Thai, Reiki, riflessologia plantare…

Nel programma della scuola di estetica o nel programma universitario dei terapisti della riabilitazione non vi è un insegnamento di tali discipline, certamente queste figure possono impararle e applicarle al di fuori del loro percorso di studi, ma questo non significa che una sola categoria detenga il monopolio di questa attività.

Secondo il D.M. 741/94 il profilo professionale del Fisioterapista prevede quanto segue: “…Il fisioterapista…pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, masso terapiche e occupazionali…”. Quindi il compito che svolge il fisioterapista è rieducazione funzionale, attività della medicina manuale, che prevede ovviamente un contesto terapeutico, mentre l’operatore del benessere non è un operatore sanitario e non si sostituisce ad esso, il suo ruolo si attiene allo stile di vita delle persone, una direzione verso la quale anche le Asur dei singoli territori stanno ponendo sempre maggiore attenzione: perché una popolazione che conduce stili di vita sani, e con stili di vita sani si intendono sana alimentazione, sana attività motoria, sana attività psicologica e intellettuale, è una popolazione che si ammala di meno e pesa di meno sul bilancio della singola azienda sanitaria, e questo è il campo di azione degli operatori olistici.

Il fatto che non ci sia un vero riconoscimento dell’attività di operatore del benessere spesso porta a critiche di chi vede in questa attività una concorrenza, dove in realtà non c’è, anzi è importante astenersi dal trattamento su chi richiede di guarire da un serio processo patologico fisico e indirizzarlo dal suo medico curante.

Gli operatori del benessere non utilizzano prodotti estetici, né macchinari, né fanno trattamenti estetici perché è attività esclusiva delle estetiste.

In conclusione, è importante proporsi con chiarezza e trasparenza al pubblico e, in attesa di riconoscimenti legali, iscriversi presso associazioni di categoria affinché si possa svolgere l’attività in modo dignitoso e professionale che non contrasta e non sostituisce nessun altro tipo di figura sanitaria o estetica.

Importante ripetere che le discipline naturali non convenzionali non hanno alcuna finalità terapeutica dal punto di vista della medicina tradizionale e non rientrano in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica. Non consistono nella formulazione di diagnosi o nell’indicazione di prognosi, in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione o nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo secondo la medicina convenzionale.

L’operatore del benessere non consiglia mai la sospensione di terapie in atto di nessuna fattispecie, indicando di rimanere sempre sotto controllo medico in quanto non si sostituisce allo stesso.

Chi può diventare Operatore del benessere

Tutti possono diventare Operatori del Benessere, al momento non ci sono regolamentazioni a riguardo, ma solo in alcune Regioni si può accedere a corsi “riconosciuti” per conseguire un attestato professionale, altrimenti ci possono essere corsi di scuole o istituti non riconosciuti dalla Regione o dallo Stato, dove è possibile frequentare corsi a livello amatoriale.

I requisiti necessari per accedere ai corsi per Operatore del Benessere sono: aver compiuto il diciottesimo anno di età e aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di istruzione formazione professionale.

A differenza delle scuole professionali per estetiste che vengono riconosciute, attualmente la legislazione italiana non prevede alcun riconoscimento per gli operatori del benessere, malgrado ciò possono svolgere la propria attività legalmente iscrivendosi ad un albo tramite un’associazione che possa rappresentarli e assicurarli. In Italia quasi ogni disciplina ha una o più federazioni o associazioni che rappresentano una o più discipline che, oltre a fornire informazioni e creare un albo ufficiale di una determinata fascia di operatori o disciplina/e, organizza anche dei corsi.

diploma operatore del benessere

Massaggiatori ed operatori della salute: la legislazione

La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) L’iniziativa economica privata è libera (art.41).

Ai sensi della Legge Regionale 6 Agosto 2007, n 19 e del d.d.u.o. 11533 del 17/10/2008, il “Massaggiatore ed operatore della salute” (MOS) svolge in via autonoma, o in collaborazione con altri professionisti, interventi di massaggio e attività collegate alla salvaguardia ed al miglioramento del benessere della persona. Tali interventi non comprendono attività di diagnosi, prescrizione ed ogni altra attività riservata in via esclusiva a alle professioni sanitarie o mediche. In particolare, il massaggiatore e operatore della salute, esegue le seguenti attività di massaggio terapeutico (ad esclusione delle attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, tipiche della professione del fisioterapista): palpazioni, trazioni, digitopressioni, ossia pratiche che sono proprie di attività liberamente esercitabili.

Dove e come può lavorare un operatore del benessere

Per svolgere l’attività olistica si può scegliere di:

  • Lavorare individualmente con regolare Partita Iva, presso abitazione, a domicilio, studio di terzi, studio personale: come Contribuente ordinario, soggetto a imposta come chiunque altro o Contribuente minimo, tassazione separata, con la Partita Iva, si ha dei costi, ma si è in regola con i controlli e non si ha le restrizioni del lavoro occasionale;
  • Lavorare per conto di terzi: dipendente, prestazione occasionale di mano d’opera (lavoro occasionale deve essere prestato verso un soggetto Iva, non verso un privato, e non dev’essere continuativo e non si deve aver aperto la partita Iva nei tre anni precedenti);
  • Costituire un’Associazione culturale o sportiva dilettantistica: quest’ultima è esente dai contributi sotto un certo numero di incassi annuali, però devono essere presenti sport (yoga, Shiatsu e massaggi non sono considerati sport). L’ associazione deve essere senza scopo di lucro, cioè gli utili devono essere utilizzati per le attività che riguardano l’associazione stessa, occorre indire riunioni mensili e redigerne i verbali. (Studio di settore gioca al 90% sulle ore lavorate e reddito calcolato su €30 all’ora);
  • Aprire uno studio olistico o centro olistico: L’operatore del benessere può svolgere la propria attività in uno studio olistico, cioè un’abitazione privata dove nessuno può accedere senza autorizzazione, o in centro olistico, che è un locale aperto al pubblico e può entrare chi desidera come se fosse un negozio. Tra le due opzioni, a livello di imposte, non vi è alcuna differenza, a meno che non si utilizzi una seconda casa per lo studio, questa viene classificata in categoria A10 e quindi vi sarà un aumento di imposte;
  • Aprire un centro massaggi o centro benessere: l’operatore del benessere può aprire un centro benessere a condizione che non si svolgano nel centro pratiche estetiche o terapeutiche. Gli operatori del benessere sono lavoratori autonomi e non aziende, quindi non è richieste l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi agevolato: contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

    Per quanto riguarda l’Inps è necessaria l’iscrizione nella gestione separata.
    Codice attività 21 operatore nel settore dell’igiene e della salute, pranoterapeuta
    Codice attività 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico.

    Codice di attività Ateco: 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona.

    Tipologia di attività:
    75 attività di massaggi
    76 attività di riflessologia
    77 attività di pranoterapia (pranopratica)
    78 attività di naturopatia
    79 altri trattamenti di benessere fisico

  • Si può lavorare presso centri benessere come operatore del benessere con attestati di frequenza rilasciati dalle varie associazioni, se l’assunzione avviene come dipendente in un centro benessere/termale (ditta iscritta alla CCIAA come artigiana) l’operatore del benessere in base al CCNL Acconciature/Estetica può essere inquadrato come massaggiatore III livello.

Informazioni utili per gli Operatori del Benessere

Nel settore olistico, come già detto, attualmente non esistono riconoscimenti effettivi da parte dello Stato, in quanto non è riconosciuta la figura professionale di tali attività ma nei fatti nessuno vieta di svolgere tale professione.

Le varie scuole del settore spesso millantano riconoscimenti italiani ed esteri che, per quanto detto sopra, sono inesistenti, ma servono ad acquisire clienti attraverso promesse illusorie.

Le discipline olistiche non sono soggette all’Asur. L’operatore del benessere, come libero professionista, per aprire non deve chiedere permessi particolari a nessuno.

Per quanto riguarda la compilazione della ricevuta va indicato il “nome del trattamento“, e specificare “prestazione non sanitaria e non estetica“, infine indicare la “libera professione ai sensi della legge 4 del 2013“, quest’ultima frase è consigliabile metterla su tutte le comunicazioni verso l’utente (volantino, sito web, fatture, ecc.) in maniera tale di evitare qualsiasi rischio di invasione di campi altrui.

Con la legge 4 del 2013 su tutto il territorio italiano c’è la stessa legge, le Regioni possono solamente mettere alcune regole seguendo la legge nazionale ma assolutamente non che siano in disaccordo con tale legge. La Regione non può far altro che istituire un registro, non può decidere il riconoscimento o meno di alcun operatore del benessere.

Le associazioni hanno tutte lo stesso valore nel riconoscimento. Nessuna associazione può dire di essere l’unica a poter riconoscere il professionista.

Gli attestati presi in Italia, in qualsiasi regione, valgono in tutto il territorio italiano così come gli attestati presi in Europa valgono anche in Italia.